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Art. 300 Codice di Procedura Civile — Sezione Quinta Penale

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Morte della parte civile: il risarcimento resta valido
Un uomo subisce una condanna penale per lesioni personali e minacce ai danni della vittima. I giudici riconoscono il risarcimento del danno alla persona offesa regolarmente costituita in giudizio. La vittima decede prima del processo di secondo grado e i suoi eredi non intervengono formalmente. L'imputato presenta ricorso in Cassazione sostenendo l'annullamento dei risarcimenti civili a causa del decesso e contestando la ricostruzione delle prove. La Suprema Corte dichiara infondato il ricorso e conferma integralmente la condanna penale e i risarcimenti. I giudici stabiliscono che la morte della parte civile non comporta revoca tacita della costituzione né interrompe il processo penale. L'originaria costituzione conserva piena validità anche in caso di mancata comparizione degli eredi in appello. L'imputato deve pagare le spese processuali.
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