Una società di costruzioni ha contestato una condanna al pagamento, sostenendo l'invalidità della notifica iniziale basata sull'indirizzo del legale rappresentante risultante dalla visura camerale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica visura camerale è valida quando supportata da elementi di fatto, come la presenza di una cassetta postale intestata. La Corte ha inoltre ribadito l'inammissibilità dei ricorsi che mescolano indistintamente più vizi processuali.
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