Un detenuto sottoposto al regime del 41-bis ha richiesto un permesso di necessità per visitare a casa l'anziana nonna malata. Il Tribunale di Sorveglianza ha negato l'autorizzazione evidenziando che le patologie della congiunta erano croniche e che la donna poteva recarsi in carcere per i colloqui ordinari usando presidi sanitari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del recluso, poiché la difesa non ha fornito alcuna prova medica per dimostrare l'impossibilità oggettiva di spostamento della parente. Il detenuto perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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