La Corte di Cassazione ha stabilito che un'associazione non riconosciuta, anche dopo il suo scioglimento, mantiene la capacità processuale per le obbligazioni sorte in precedenza. Nel caso specifico, un'associazione culturale ha contestato una cartella di pagamento sostenendo di essersi estinta, ma la Corte ha rigettato il ricorso, applicando il principio di "ultrattività" e sottolineando che le norme sull'estinzione delle società non si applicano a tali enti. Le eccezioni procedurali sulla notifica sono state respinte perché sollevate tardivamente.
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