Un dipendente pubblico veniva licenziato per due assenze dal luogo di lavoro non registrate. La Corte d'Appello ha annullato i licenziamenti, ritenendo la prima assenza giustificata da esigenze di servizio e la seconda da una situazione di necessità (soccorso a un collega). L'Amministrazione ha presentato ricorso in Cassazione, che lo ha dichiarato inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito di non poter riesaminare nel merito la valutazione dei fatti e delle prove, compito esclusivo del giudice di merito, confermando così l'illegittimità del licenziamento disciplinare.
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