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Art. 3 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Liquidazione delle spese di lite: forma contro sostanza
Una lite tra due fratelli per la divisione di un patrimonio giunge in appello, dove uno dei due eccepisce il mancato svolgimento della mediazione obbligatoria. Il giudice d'appello rigetta l'eccezione e liquida le spese legali calcolandole sull'intero valore della divisione. Il fratello soccombente ricorre in Cassazione, sostenendo che, poiché l'appello riguardava solo una questione procedurale, la causa andava considerata di valore indeterminabile. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che per la liquidazione delle spese di lite, se l'impugnazione verte solo su una questione di rito che non tocca il merito, il valore della controversia è indeterminabile. La sentenza viene cassata con rinvio.
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