Una società impugnava un estratto di ruolo lamentando la mancata notifica delle cartelle di pagamento. La Corte di Cassazione, applicando una nuova normativa (ius superveniens), ha dichiarato il ricorso originario inammissibile per difetto di interesse ad agire. La Corte ha chiarito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto e attuale, come l'esclusione da appalti o la perdita di benefici con la P.A., condizioni non presenti nel caso di specie. La decisione sottolinea come la mancanza di interesse ad agire sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
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