La Corte di Cassazione chiarisce i contorni della responsabilità del gestore di un'associazione non riconosciuta. Con un'ordinanza recente, ha stabilito che la responsabilità solidale per i debiti tributari non deriva solo dalla carica formale, ma dall'effettiva attività di gestione svolta. Non sussiste litisconsorzio necessario tra l'ente e chi agisce per esso, poiché l'obbligazione è solidale e i rapporti processuali restano scindibili. Il ricorso del gestore, che contestava la sua responsabilità per un'annualità in cui aveva cessato la carica, è stato respinto perché la sua gestione di fatto era stata provata dall'Amministrazione Finanziaria.
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