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Art. 2967 Codice Civile

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Responsabilità custode: prova nesso causale a carico
Un motociclista cade a causa di un dosso stradale e cita in giudizio il Comune. Dopo un lungo iter giudiziario, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del motociclista. La Corte ha stabilito che spetta al danneggiato provare il nesso causale tra il bene in custodia (la strada) e il danno subito. In questo caso, la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto che la caduta fosse più verosimilmente causata dalla condotta imprudente del conducente piuttosto che da un difetto del dosso, interrompendo così il nesso di causalità e escludendo la responsabilità del custode.
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Azione revocatoria e cessione del credito: la prova
Un debitore vende un bene al fratello. La società creditrice, che nel frattempo ha ceduto il credito, agisce con azione revocatoria. La Cassazione respinge il ricorso dell'acquirente, chiarendo che la titolarità ad agire può essere provata in ogni momento del processo e che il rapporto di parentela stretta è un valido indizio per provare la conoscenza del danno ai creditori.
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Appello inammissibile: quando mancano i motivi
Una società ha proposto appello avverso una sentenza che aveva respinto le sue richieste di pagamento per crediti ceduti. La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello inammissibile perché l'appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni del primo grado, senza muovere critiche specifiche alla decisione del Tribunale. La sentenza sottolinea che, in tema di onere della prova, il cessionario deve dimostrare il titolo e l'esistenza del credito, non essendo sufficienti documenti unilaterali. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese e al risarcimento per lite temeraria.
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Responsabilità custode strada: Ente condannato
Un autista perdeva il controllo del proprio mezzo a causa di aquaplaning su una strada provinciale maltenuta durante un forte temporale. Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del custode della strada (l'ente pubblico) nella misura dell'80%, a causa dell'asfalto vecchio e non drenante, fonte di un'oggettiva pericolosità. Tuttavia, ha attribuito un concorso di colpa del 20% all'autista per non aver adeguato la velocità alle pessime condizioni meteorologiche, pur viaggiando entro i limiti. Di conseguenza, l'ente è stato condannato a risarcire i danni, venendo poi manlevato dalla propria compagnia assicurativa nei limiti della polizza.
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