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Art. 2957 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2957 Codice Civile

Privilegio crediti professionali: negato per le vecchie cause
Un avvocato chiede l'ammissione al passivo del fallimento di una società cooperativa, pretendendo il privilegio crediti professionali per le prestazioni svolte in primo grado e in appello. Il Tribunale riconosce il privilegio solo per le prestazioni dell'ultimo biennio relative all'appello, escludendo quelle di primo grado ormai concluse da tempo. L'avvocato ricorre in Cassazione sostenendo l'unitarietà del mandato. La Suprema Corte rigetta il ricorso, stabilendo che, ai fini del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., l'attività svolta in più gradi di giudizio va suddivisa in singoli incarichi autonomi. Di conseguenza, il privilegio spetta solo ai compensi per le prestazioni concluse nell'ultimo biennio del rapporto professionale complessivo, mentre i crediti per le fasi precedenti perdono la prelazione.
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Giuramento decisorio: sì al liquidatore dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4322/2024, ha stabilito principi cruciali in materia di liquidazione coatta amministrativa. La Corte ha chiarito che il creditore opponente non deve ri-depositare i documenti già prodotti nella fase amministrativa, ma solo indicarli specificamente. Inoltre, ha ammesso la deferibilità del giuramento decisorio al commissario liquidatore, specificando che la sua dichiarazione di non conoscenza equivale a mancato giuramento, con conseguenze favorevoli per il creditore. Questa decisione rappresenta una significativa evoluzione a tutela dei creditori nelle procedure concorsuali.
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