Gli affittuari di un fondo agricolo si rifiutavano di liberare il terreno alla scadenza stabilita nel contratto di affitto agrario. I proprietari e i nuovi acquirenti agivano in giudizio per ottenere il rilascio dell'immobile. Gli affittuari chiedevano di sospendere la causa di rilascio, poiché avevano avviato un separato giudizio per esercitare il riscatto agrario del terreno, oltre a pretendere un ingente indennizzo per migliorie. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso degli affittuari. La Suprema Corte ha chiarito che la sospensione del processo non è obbligatoria quando la causa sul riscatto è già stata respinta nei gradi di merito. Inoltre, gli accordi sottoscritti con l'assistenza delle organizzazioni sindacali sono pienamente validi. Gli affittuari devono rilasciare il fondo e pagare le spese legali, oltre a una sanzione risarcitoria per lite temeraria.
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