Un lavoratore agricolo ha citato in giudizio gli eredi del suo datore di lavoro per ottenere il pagamento di differenze retributive maturate in un rapporto di lavoro quarantennale. Gli eredi hanno sollevato un'eccezione di prescrizione, sostenendo che il diritto del lavoratore si era estinto. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha rigettato il ricorso del lavoratore. La Corte ha chiarito che, sebbene spetti a chi solleva l'eccezione di prescrizione allegare i fatti su cui essa si fonda (come la data di cessazione del rapporto), il lavoratore non è esonerato dal provare la continuità del rapporto di lavoro nel periodo rilevante ai fini della prescrizione. Non avendo fornito tale prova, la sua domanda è stata considerata prescritta.
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