Un coerede si oppone al pignoramento di crediti avviato dall'Agente della Riscossione per debiti previdenziali del padre defunto. Sostiene che la prescrizione dei contributi previdenziali, originariamente quinquennale, sia maturata poiché il giudizio d'appello, avviato dal padre e interrotto per la sua morte, non era stato riassunto. La Corte di Cassazione respinge il ricorso. Spiega che la mancata riassunzione dell'appello determina l'estinzione del processo di secondo grado e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Anche se quest'ultima era una pronuncia di rito (improcedibilità), il passaggio in giudicato converte la prescrizione dei contributi previdenziali da quinquennale a decennale (cosiddetta actio iudicati). Di conseguenza, il pignoramento notificato entro i dieci anni è pienamente tempestivo e legittimo.
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