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Art. 2941 Codice Civile

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Prescrizione dei contributi previdenziali: l’INPS ha ragione
Il Professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'Ente Previdenziale per oltre ventiduemila euro di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2013. Il ricorrente sosteneva che il credito fosse ormai estinto per prescrizione dei contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento (giugno 2014) e non dall'accertamento fiscale. Inoltre, la notifica dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate nel 2017 ha interrotto validamente la prescrizione anche per l'Ente Previdenziale. Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata nel 2019 è pienamente tempestiva e legittima.
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Prescrizione contributi previdenziali: il mistero del quadro RR
Una libera professionista si oppone all'addebito dell'INPS per contributi omessi nel 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. L'INPS sostiene che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisca doloso occultamento, sospendendo la prescrizione. La Corte d'Appello accoglie l'opposizione della professionista. La Cassazione, con ordinanza interlocutoria, rileva che la scadenza dei pagamenti era stata prorogata, rendendo potenzialmente tempestiva la richiesta dell'ente. Tuttavia, poiché l'INPS ha incentrato il ricorso solo sull'occultamento, la sesta sezione rimette la causa alla sezione ordinaria per chiarire se il giudice possa rilevare d'ufficio il corretto inizio della prescrizione. La decisione finale sulla prescrizione contributi previdenziali è quindi rimandata.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 a un professionista non iscritto alla cassa professionale. La Corte d'appello ha dichiarato il credito prescritto, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La sesta sezione civile, rilevando una questione di massima importanza sulla rilevabilità d'ufficio del giorno di inizio della prescrizione, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile. Al centro del dibattito resta la corretta applicazione della prescrizione contributi previdenziali e i poteri del giudice nel determinarne la decorrenza.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: omissione o dolo?
L'INPS ha richiesto il pagamento di contributi previdenziali omessi per l'anno 2010 a un professionista non iscritto alla cassa forense. La Corte d'appello ha dichiarato estinto il credito per prescrizione dei contributi previdenziali, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La sesta sezione civile, rilevando la necessità di approfondire la rilevabilità d'ufficio della corretta decorrenza del termine di prescrizione e l'effetto della mancata compilazione della dichiarazione, ha disposto la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Prescrizione contributi INPS: l’omissione del quadro RR inganna?
L'Istituto Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi omessi a una Professionista iscritta alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha dichiarato estinto il credito per prescrizione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito. L'ente pubblico ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale omissione sospendesse la prescrizione. La sesta sezione civile, ritenendo la questione di particolare importanza nomofilattica, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la decisione alla sezione ordinaria. La Corte dovrà chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la decorrenza del termine e se la mancata compilazione del quadro RR blocchi la prescrizione contributi INPS.
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Prescrizione contributi INPS: il silenzio del fisco non è dolo
Una professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS per contributi del 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'appello le ha dato ragione, escludendo che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere i termini. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rilevato che la scadenza originaria era stata prorogata, rendendo la richiesta dell'ente tempestiva. Tuttavia, poiché l'INPS non aveva sollevato questo specifico punto, la Cassazione ha dovuto affrontare la questione se il giudice possa correggere d'ufficio la data di inizio della prescrizione. Data l'importanza della questione sulla prescrizione contributi INPS, la causa è stata rimessa alla Sezione Quarta civile per una decisione definitiva.
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Iscrizione gestione separata: l’INPS non vince solo col reddito
Un avvocato contesta la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittima la pretesa dell'ente, considerando l'attività professionale abituale solo perché il reddito prodotto era l'unico percepito dal professionista. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore autonomo, chiarendo che l'iscrizione gestione separata richiede una reale abitualità dell'attività. Tale requisito va valutato dal giudice di merito con un'analisi globale dei fatti (come l'apertura della partita IVA o l'organizzazione dello studio) e non basandosi esclusivamente sull'ammontare del reddito o sulla sua unicità. La sentenza viene quindi cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: la proroga salva l’INPS
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi di un avvocato iscritto alla Gestione separata per l'anno 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto maturata la prescrizione dei contributi previdenziali, calcolando il termine dal 16 giugno 2010 al 1° luglio 2015. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che un decreto ministeriale aveva prorogato la scadenza del versamento al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la richiesta di pagamento dell'INPS, notificata il 1° luglio 2015, è avvenuta prima del compimento dei cinque anni, interrompendo validamente il termine. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Prescrizione dei contributi: la proroga salva il credito INPS
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2009 tramite un avviso di addebito notificato il 30 giugno 2015. Il professionista eccepiva la prescrizione, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che la prescrizione dei contributi non si era verificata. Infatti, a causa della proroga dei termini di versamento disposta dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010, il giorno di inizio del calcolo della prescrizione è slittato al 6 luglio 2010. Di conseguenza, la notifica dell'atto interruttivo avvenuta il 30 giugno 2015 è tempestiva, poiché effettuata prima della scadenza del quinquennio. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS vince solo a metà
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento di contributi omessi alla Gestione Separata per gli anni 2009 e 2010. Il professionista ha eccepito la prescrizione dei crediti. La Corte di Cassazione ha stabilito che per l'anno 2010 la richiesta dell'INPS è tempestiva poiché la scadenza del versamento era stata prorogata da un decreto ministeriale, spostando in avanti l'inizio del termine. Per l'anno 2009, invece, la richiesta è tardiva. La Corte ha chiarito che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non costituisce automaticamente un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'ente previdenziale, rinviando la causa alla Corte d'Appello per ricalcolare la prescrizione contributi previdenziali del 2010.
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Prescrizione contributi previdenziali: la Cassazione riapre i giochi
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per gli anni dal 2009 al 2011. Il professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, accolta nei gradi di merito. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'ente previdenziale per l'anno 2009. I giudici hanno stabilito che il differimento dei termini di pagamento previsto dai decreti ministeriali sposta in avanti la decorrenza della prescrizione contributi previdenziali. Tale proroga si applica a tutti i professionisti per i quali sono previsti gli studi di settore, a prescindere dal loro regime fiscale concreto. Di conseguenza, per il 2009 la prescrizione non era ancora maturata al momento della richiesta di pagamento. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Contributi INPS: omesso quadro RR ma nessun occultamento doloso
L'INPS ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di contributi previdenziali per l'anno 2011. Il lavoratore si è opposto eccependo la prescrizione del credito, poiché l'avviso di pagamento era giunto oltre i cinque anni previsti. L'INPS sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando che l'omessa compilazione del quadro RR non configura automaticamente un occultamento doloso del debito, specialmente se il contribuente ha regolarmente dichiarato i propri redditi in un altro quadro (quadro CM). Di conseguenza, il credito dell'INPS è stato dichiarato definitivamente prescritto.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS vince il ricorso
L'INPS ha richiesto a una commerciante il pagamento dei contributi previdenziali a percentuale per l'anno 2005. La Corte d'appello aveva dichiarato il credito estinto per prescrizione, ritenendo che il termine iniziasse a decorrere dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali inizia a decorrere dal giorno di scadenza del pagamento del saldo (20 giugno 2006) e non dalla successiva dichiarazione dei redditi. Inoltre, la dichiarazione dei redditi non costituisce riconoscimento del debito idoneo a interrompere i termini. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'INPS, rinviando la causa per un nuovo esame.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS sulla data
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. La Corte d'appello ha ritenuto il credito prescritto, calcolando il termine di cinque anni dalla scadenza ordinaria del 16 giugno 2009. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere non dalla scadenza ordinaria, ma dal termine prorogato (nel caso specifico, il 6 luglio 2009) previsto per i contribuenti soggetti agli studi di settore, anche se aderenti al regime dei minimi. Di conseguenza, la richiesta dell'INPS, notificata il 30 giugno 2014, è tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: vince l’INPS
L'ente previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2009. Il professionista ha eccepito la prescrizione contributi Gestione separata, sostenendo che il termine di cinque anni fosse decorso a partire dal 16 giugno 2010. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la prescrizione inizia a decorrere solo dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente prorogato dalla legge (nel caso specifico, il 6 luglio 2010). Di conseguenza, la richiesta di pagamento notificata il 1° luglio 2015 è tempestiva, in quanto avvenuta prima del compimento del quinquennio. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde sul quadro RR
Un ingegnere ha contestato la richiesta di pagamento dell'INPS per l'iscrizione alla Gestione separata, eccependo la prescrizione del credito. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, sospendendo così i termini prescrizionali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che non esiste alcun automatismo tra l'omessa compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso. Di conseguenza, la prescrizione contributi previdenziali decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi Gestione separata: INPS vince la proroga
Un professionista ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS relativo ai contributi per l'anno 2009, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte d'appello ha accolto la sua tesi, ritenendo che il termine scadesse il 16 giugno 2010 e che la notifica del 30 giugno 2015 fosse tardiva. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che la proroga al 6 luglio 2010 prevista dal D.P.C.M. del 10 giugno 2010 si applica anche ai contribuenti in regime dei minimi. Di conseguenza, la Prescrizione contributi Gestione separata decorre dal 6 luglio 2010 e la notifica del 30 giugno 2015 ha interrotto validamente il termine. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Doloso occultamento del debito contributivo: niente prescrizione
Un agricoltore ha impugnato l'avviso di addebito dell'INPS per contributi previdenziali non versati dal 2009 al 2015. L'interessato sosteneva che il credito relativo al 2009 fosse ormai prescritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'omessa comunicazione dell'inizio dell'attività autonoma e della titolarità dei terreni costituisce un doloso occultamento del debito contributivo. Tale comportamento fraudolento ha sospeso il decorso della prescrizione quinquennale fino al momento in cui l'agricoltore ha finalmente richiesto l'iscrizione all'ente previdenziale nel 2015. Di conseguenza, l'INPS ha legittimamente richiesto il pagamento dell'intero periodo, in quanto la prescrizione ha iniziato a decorrere solo dalla data della tardiva autodenuncia.
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Contributi previdenziali: l’accertamento blocca la prescrizione
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Lavoratore Autonomo il pagamento di contributi omessi per l'anno 2007. Il Lavoratore ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali, sostenendo che il termine di cinque anni fosse ormai scaduto. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del Lavoratore, ritenendo che la prescrizione decorresse dalla scadenza del pagamento originario (2008) e che l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate del 2012 non avesse interrotto i termini per l'Ente. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l'avviso di accertamento fiscale, notificato prima della scadenza dei cinque anni, interrompe la prescrizione anche per i contributi previdenziali. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: la scadenza batte l’anno
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un Lavoratore Autonomo il pagamento dei contributi previdenziali relativi all'anno 2005 tramite un avviso di addebito. Il Lavoratore Autonomo ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali, sostenendo che il termine quinquennale fosse già decorso al momento della ricezione dell'atto interruttivo, avvenuta il 12 gennaio 2011. La Corte d'Appello ha accolto la tesi del lavoratore. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione contributi previdenziali decorre non genericamente dall'anno di produzione del reddito, ma dalle singole scadenze di pagamento fissate dalla legge. Poiché alcune rate scadevano nel corso del 2006, la richiesta di pagamento del gennaio 2011 è tempestiva per tali importi. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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