L'Acquirente ottiene una sentenza per il trasferimento di un immobile subordinato al pagamento del prezzo. L'Agenzia delle Entrate richiede l'imposta di registro in misura proporzionale. I Venditori e l'Acquirente si oppongono, sostenendo che il trasferimento non fosse ancora efficace e che il contratto fosse stato successivamente risolto per mutuo dissenso. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei contribuenti. La Corte stabilisce che la sentenza che dispone il trasferimento immobiliare ex art. 2932 c.c., condizionata al pagamento del prezzo, sconta l'imposta di registro proporzionale. Trattandosi di una condizione che dipende dalla volontà dell'acquirente, non opera la sospensione d'imposta. Inoltre, l'imposta di registro è un'imposta d'atto: si applica sulla base degli effetti della sentenza stessa, senza che rilevino accordi successivi di risoluzione.
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