Un debitore ha contestato un pignoramento immobiliare esattoriale subito dall'agente della riscossione, lamentando la mancata notifica degli atti precedenti e la nullità dell'avviso di vendita. Il contribuente ha richiesto il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà venduta all'asta. I giudici di merito hanno respinto la richiesta poiché la nullità formale della notifica non pregiudica l'acquisto del terzo aggiudicatario e non prova automaticamente un danno ingiusto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del debitore: mancava la prova della colpa dell'agente di riscossione e del pregiudizio concreto subìto, confermando la piena validità della vendita.
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