La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21256/2024, ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate può legittimamente opporre la compensazione crediti fiscali verso una società fallita, anche se il credito di quest'ultima era stato precedentemente pignorato da terzi. Il pignoramento, pur rendendo il credito indisponibile, non estingue il diritto del debitore (in questo caso l'Erario) di eccepire la compensazione, a condizione che entrambi i crediti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento.
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