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Art. 291 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 291 Codice di Procedura Civile

Notifica dell’appello tardiva: l’ente pubblico perde la causa
Un candidato partecipa a una selezione pubblica inviando la domanda nei termini tramite raccomandata postale. L'ente pubblico esclude il partecipante poiché ritira la corrispondenza dalla propria casella postale dopo la scadenza del bando. Il Giudice di Pace riconosce al candidato il risarcimento per perdita di chance. L'ente impugna la decisione, ma il primo tentativo di notifica fallisce per un errore di indirizzo. L'amministrazione rimane inerte per circa un anno prima di chiedere la rinotifica dell'atto. Le Sezioni Unite della Cassazione accolgono il ricorso del candidato: una notifica dell'appello tardiva eseguita senza tempestiva riattivazione non retroagisce e rende inammissibile l'impugnazione. La vittoria del candidato diventa così definitiva.
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Prescrizione: effetti della notifica nulla sanata
Una società in liquidazione ha promosso un'azione revocatoria contro un istituto bancario, ma la notifica iniziale è stata dichiarata nulla poiché effettuata presso un soggetto incorporato. La Corte d'Appello aveva ritenuto che tale vizio impedisse l'interruzione della **Prescrizione**. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato questa decisione, stabilendo che la rinnovazione di una notifica nulla ha efficacia retroattiva (*ex tunc*). Di conseguenza, l'effetto interruttivo della **Prescrizione** risale al momento della prima notifica, a meno che il destinatario non provi la colpa del notificante nel mancato perfezionamento dell'atto.
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Giudicato esterno: i limiti del sindacato di Cassazione
Un istituto di ricerca contesta la revoca di una sentenza del Consiglio di Stato, basata su un presunto giudicato esterno. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, affermando che la valutazione sull'esistenza del giudicato è una questione di merito procedurale, non di giurisdizione, e quindi non sindacabile in quella sede.
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