Un acquirente agisce in giudizio per la risoluzione di un contratto preliminare. A causa del decesso di uno dei venditori, il processo viene interrotto. L'acquirente tenta la riattivazione del giudizio, ma esegue una notifica via PEC inesistente dell'atto di riassunzione, depositando in tribunale solo copie cartacee semplici delle ricevute, prive di attestazione di conformità e del decreto di fissazione dell'udienza. Il Tribunale dichiara la contumacia dei venditori e decide nel merito. La Corte d'Appello dichiara l'appello inammissibile per motivi procedurali. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei venditori: la mancanza delle ricevute telematiche o della loro attestazione di conformità determina l'inesistenza della notifica. Di conseguenza, la Cassazione dichiara la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio e rinvia la causa al Tribunale per un nuovo giudizio.
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