Una contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento per imposte sul trattamento di fine rapporto, sostenendo di non aver mai ricevuto la prodromica cartella. Dopo l'annullamento della pretesa in primo grado, i giudici di appello hanno invece riconosciuto la regolarità della richiesta dell'esattore. La contribuente ha quindi presentato ricorso alla Corte Suprema. La notifica originaria del ricorso era però viziata e la Corte ha ordinato di ripeterla. La contribuente ha rinnovato l'invio telematico al difensore del grado precedente invece che direttamente all'ente pubblico creditore, sebbene fosse trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza d'appello. La Corte di Cassazione ha accertato la nullità insanabile dell'adempimento. La notifica del ricorso per cassazione eseguita oltre l'anno doveva infatti indirizzarsi alla parte personalmente, con la definitiva inammissibilità dell'impugnazione tributaria.
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