Un Creditore ha promosso un'azione revocatoria fondo patrimoniale contro un Debitore e la sua Consorte, per rendere inefficace la costituzione di un fondo patrimoniale che si riteneva lesivo delle garanzie del credito. Il Debitore aveva anche emesso un assegno a garanzia. La Corte di Cassazione ha confermato che entrambi i coniugi devono partecipare al giudizio di revocatoria del fondo patrimoniale, anche se solo uno è il debitore, data la natura del vincolo. Ha inoltre ribadito che un assegno rilasciato a garanzia, pur essendo nullo come titolo di credito, può valere come promessa di pagamento. Il ricorso dei coniugi è stato rigettato, confermando l'inefficacia dell'atto.
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