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Art. 2901 Codice Civile — Sezione Quarta Penale

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Confisca per equivalente e beni del terzo: la Cassazione
La Corte di Cassazione conferma la confisca per equivalente di un immobile, formalmente di proprietà di una società unipersonale della figlia del condannato. La Corte ha stabilito che, ai fini della confisca, rileva la 'disponibilità' effettiva del bene da parte del condannato, non la titolarità formale. L'operazione di cessione societaria è stata ritenuta un artificio per sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale dello Stato, escludendo la buona fede della figlia acquirente.
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