La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente inammissibile un ricorso per revocazione presentato da un ente locale. L'ente sosteneva un errore revocatorio relativo alla quantificazione di un credito, ma la Corte ha stabilito che tale questione era totalmente estranea alla decisione precedente, che si era limitata a confermare l'inammissibilità di un'opposizione tardiva. La manifesta infondatezza del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente per lite temeraria e la segnalazione alla Procura per le espressioni offensive utilizzate.
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