La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ordine con cui un Magistrato di sorveglianza nega la propria competenza a calcolare la fine di una pena sostitutiva, trasmettendo gli atti al Pubblico ministero, costituisce un atto abnorme. Tale provvedimento causa un'indebita regressione del procedimento e una stasi insuperabile. La competenza per l'intera gestione esecutiva delle pene sostitutive, dopo l'impulso iniziale del PM, spetta esclusivamente al Magistrato di sorveglianza.
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