Una banca anticipa somme a una società aeroportuale partecipata da un Comune, ricevendo un mandato irrevocabile all'incasso dei contributi comunali. Successivamente, il Comune annulla in autotutela le delibere di finanziamento e la società aeroportuale fallisce. La banca (e poi la società finanziaria subentrata) impugna l'annullamento davanti al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione ad agire, escludendo l'azione surrogatoria nel processo amministrativo. La società finanziaria ricorre in Cassazione denunciando l'eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giurisdizione. Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile: stabilire se un soggetto abbia o meno la legittimazione a ricorrere in un caso concreto costituisce una valutazione di merito (errore interno) e non un superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
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