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Art. 2878 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 2878 Codice Civile

Estinzione Ipoteca Preliminare: Quando il Consenso Vale Più della Forma
Un contratto preliminare di compravendita immobiliare prevedeva l'**estinzione ipoteca preliminare** a carico della venditrice prima del rogito. La venditrice estinse il debito e ottenne il consenso bancario alla cancellazione, ma la formalità di registrazione richiese più tempo. L'acquirente ritenne la venditrice inadempiente e recedette. La Corte d'Appello diede ragione all'acquirente. La Cassazione ha cassato questa decisione, stabilendo che l'estinzione del debito e il consenso alla cancellazione sono sufficienti a soddisfare l'obbligo, anche se la cancellazione formale non avviene entro il termine pattuito per ragioni burocratiche. Richiedere l'impossibile viola il principio di buona fede.
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Cancellazione dell’ipoteca: l’affidamento cede alle verifiche
Alcuni acquirenti hanno comprato un terreno edificabile confidando in un atto notarile con cui il direttore di una filiale bancaria aveva acconsentito all'esclusione del bene dalla garanzia a favore dell'istituto di credito. Anni dopo, la banca ha rinnovato il vincolo perché il debito originario non era mai stato estinto e il funzionario era privo dei poteri per autorizzare lo svincolo. Gli acquirenti hanno chiesto la cancellazione dell'ipoteca invocando l'apparenza del diritto e la propria buona fede. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca. La Suprema Corte ha chiarito che, se il debito sottostante non è estinto, la cancellazione dell'ipoteca richiede poteri speciali. Chi acquista ha il preciso dovere di verificare i poteri del funzionario nei registri pubblici, non potendo invocare la tutela dell'affidamento senza aver svolto tali controlli.
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