Alcuni acquirenti hanno comprato un terreno edificabile confidando in un atto notarile con cui il direttore di una filiale bancaria aveva acconsentito all'esclusione del bene dalla garanzia a favore dell'istituto di credito. Anni dopo, la banca ha rinnovato il vincolo perché il debito originario non era mai stato estinto e il funzionario era privo dei poteri per autorizzare lo svincolo. Gli acquirenti hanno chiesto la cancellazione dell'ipoteca invocando l'apparenza del diritto e la propria buona fede. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca. La Suprema Corte ha chiarito che, se il debito sottostante non è estinto, la cancellazione dell'ipoteca richiede poteri speciali. Chi acquista ha il preciso dovere di verificare i poteri del funzionario nei registri pubblici, non potendo invocare la tutela dell'affidamento senza aver svolto tali controlli.
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