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Art. 285 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

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Altri anni per Art. 285 Codice di Procedura Civile

Responsabilità amministratori consorzio: no all’azione
La Cassazione ha stabilito che la responsabilità amministratori consorzio è regolata esclusivamente dall'art. 2608 c.c., che rinvia alle norme sul mandato. È inammissibile l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis c.c., tipica delle società di capitali, promossa dai consorziati. La Corte ha sottolineato la diversità strutturale tra consorzi e società e l'assenza di una lacuna normativa che giustifichi l'applicazione analogica.
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Ultrattività del mandato: notifica valida all’estinta
Una società sanitaria ha contestato la validità di una notifica di appello ricevuta presso il difensore della sua dante causa, un'entità estinta per fusione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando il principio di ultrattività del mandato: se l'estinzione della parte non viene formalmente dichiarata in giudizio dal suo legale, il mandato a quest'ultimo persiste e le notifiche a lui indirizzate sono pienamente valide, a prescindere dalla conoscenza che la controparte possa avere dell'evento societario.
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Competenza arbitrale: l’impugnazione di delibere
La Corte di Cassazione si è pronunciata sui limiti della competenza arbitrale in ambito societario. Il caso riguardava l'impugnazione di una delibera assembleare di una cooperativa edilizia. La Corte ha stabilito che una clausola statutaria che devolve agli arbitri le controversie relative all'interpretazione e applicazione delle delibere non include anche le impugnazioni volte ad annullare le delibere stesse. Tale interpretazione restrittiva è dovuta al fatto che l'arbitrato costituisce una deroga alla giurisdizione ordinaria. Pertanto, la competenza arbitrale non sussiste quando la delibera è l'oggetto dell'impugnazione e non il fondamento della domanda.
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