Un istituto bancario ha impugnato una decisione relativa a un accordo interbancario. La Corte d'Appello ha dichiarato il gravame inammissibile per genericità. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che l'atto rispettava il requisito della specificità appello. Secondo i giudici, l'appello conteneva una critica sufficientemente motivata della sentenza di primo grado, come richiesto dall'art. 342 c.p.c., e il caso è stato rinviato per un nuovo esame nel merito.
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