Una società cessionaria di un credito ha richiesto un'iscrizione ipotecaria basata su un titolo ottenuto dal creditore originario. A seguito dell'iscrizione con riserva da parte del Conservatore e del rigetto del reclamo in Corte d'Appello, la società ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il procedimento di iscrizione ipotecaria con riserva rientra nella volontaria giurisdizione. Tali provvedimenti non hanno carattere decisorio e definitivo, pertanto non sono impugnabili con ricorso straordinario, restando salva la possibilità per il creditore di agire in un ordinario giudizio di cognizione per tutelare i propri diritti.
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