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Art. 2816 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Ipoteca su Diritto di Superficie: la Banca Vince contro il Comune
Una società sportiva fallisce dopo aver costruito un impianto su un terreno comunale e aver concesso un'ipoteca a una banca. Il Comune sostiene che il fallimento estingua sia la concessione che la garanzia. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: l'ipoteca su diritto di superficie non si cancella a causa del fallimento del debitore. La garanzia si estingue solo per la sua causa naturale, ovvero la scadenza del termine del diritto di superficie stesso. Inoltre, il fallimento non scioglie automaticamente la concessione, che viene solo sospesa. La Società Creditrice e il Fallimento vincono la causa, vedendo tutelati i loro diritti.
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Fallimento: l’estinzione diritto di superficie non è automatica
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di fallimento e garanzie reali. Il caso riguardava una società fallita che aveva costruito un impianto sportivo su un terreno comunale, grazie a un diritto di superficie. La banca che aveva finanziato l'opera aveva iscritto un'ipoteca su tale diritto. Il curatore fallimentare sosteneva che il fallimento provocasse l'automatica estinzione del diritto di superficie, annullando così l'ipoteca. La Corte ha respinto questa tesi, chiarendo che l'estinzione del diritto di superficie non è mai automatica ma richiede un atto formale scritto, come una rinuncia o una scadenza del termine. Di conseguenza, l'ipoteca della banca è stata ritenuta pienamente valida.
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