Il caso nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti di un cittadino per sanzioni amministrative codice della strada. Il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale che confermava la validità della cartella. La causa è stata inizialmente assegnata alla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che i debiti per violazioni del codice della strada non hanno natura tributaria. Di conseguenza, la Suprema Corte ha emesso un'ordinanza interlocutoria con cui ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per riassegnare il fascicolo alla sezione civile competente per materia, evitando così una decisione da parte di una sezione non idonea.
Continua »