Una società creditrice ha notificato un precetto a una banca, la quale ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Livorno. La società ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice. Il Tribunale ha accolto l'eccezione dichiarandosi incompetente a favore del Tribunale di Firenze, ma ha omesso di decidere sulle spese di lite. La società ha impugnato la decisione proponendo un regolamento di competenza in Cassazione per ottenere la liquidazione delle spese e lamentando vizi procedurali. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il regolamento di competenza non può essere utilizzato esclusivamente per contestare la mancata decisione sulle spese quando la competenza in sé non è contestata. Per tale omissione, la parte avrebbe dovuto proporre un appello ordinario.
Continua »