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Art. 281 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

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Riserva di collegialità e sospensione del processo
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro un'ordinanza di sospensione emessa da un giudice istruttore in un giudizio relativo a una domanda di riduzione di donazioni. La Suprema Corte ha stabilito che, trattandosi di materia soggetta a riserva di collegialità ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c., il potere di sospendere il processo spetta esclusivamente al Tribunale in composizione collegiale e non al giudice monocratico. L'inosservanza di tale riparto di funzioni determina la nullità del provvedimento per vizio di costituzione del giudice, rendendo necessario il ricorso al regolamento di competenza per la sua rimozione.
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