Un lavoratore ha chiesto il riconoscimento del suo rapporto di lavoro con una società italiana, poi fallita. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13530/2024, ha stabilito che quando l'accertamento del rapporto è finalizzato solo a ottenere un pagamento, la competenza spetta esclusivamente al giudice fallimentare. Questa decisione chiarisce i confini della ripartizione cognitoria tra le due giurisdizioni.
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