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Art. 280 Codice Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 280 Codice Penale

Prescrizione della pena: l’arresto all’estero azzera i tempi
Il Condannato, condannato in via definitiva a quattordici anni di reclusione, si era rifugiato in Francia, dove era stato arrestato provvisoriamente a fini estradizionali. Dopo il rifiuto dell'estradizione e la sua scarcerazione, era rimasto latitante. Successivamente, ha richiesto l'estinzione della sanzione, sostenendo che fosse decorso il termine di legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'arresto all'estero segna l'inizio dell'esecuzione. La successiva latitanza costituisce una volontaria sottrazione alla pena, che interrompe il decorso temporale. Di conseguenza, la prescrizione della pena ricomincia a decorrere da zero a partire dal giorno della scarcerazione all'estero. Lo Stato conserva quindi il diritto di arrestare il condannato per fargli espiare la condanna.
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Detenzione domiciliare: no per reati ostativi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto ultrasettantenne, condannato all'ergastolo per gravi reati di terrorismo commessi nel 1974, che chiedeva la concessione della detenzione domiciliare. La Corte ha ribadito che i condannati per i cosiddetti "delitti ostativi" sono esclusi da tale beneficio. Inoltre, ha chiarito che il principio di non retroattività della legge penale più sfavorevole non si applica, in quanto l'istituto della detenzione domiciliare per anzianità non esisteva all'epoca del reato, escludendo così qualsiasi lesione di un'aspettativa legittima.
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