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Art. 28 reg. Consob n. 11522/1998

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Contratto quadro: la non contestazione vale come prova
Due investitori hanno citato in giudizio un intermediario finanziario per le perdite subite su obbligazioni divenute in default, sostenendo la nullità del contratto quadro per mancata consegna di una copia. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la mancata contestazione specifica di un fatto (la consegna) da parte dell'investitore nei gradi di merito lo rende un fatto pacifico, esonerando la banca dall'onere della prova. La Corte ha inoltre confermato che una dichiarazione firmata dal cliente di aver ricevuto l'informativa sui rischi ha valore di confessione.
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Collegamento negoziale tra mutuo e investimento: no
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che sosteneva l'esistenza di un collegamento negoziale tra un contratto di mutuo e un successivo investimento finanziario. La Corte ha confermato la decisione di merito che escludeva tale collegamento a causa della mancanza di contemporaneità tra i due atti, ritenendo che il ricorso mirasse a una inammissibile rivalutazione dei fatti piuttosto che a una censura di legittimità.
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Prescrizione intermediazione finanziaria: la Cassazione
Un'investitrice ha citato in giudizio un intermediario finanziario per la mancata informativa su obbligazioni ad alto rischio. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha chiarito un punto fondamentale sulla prescrizione in intermediazione finanziaria: per l'azione di risoluzione del contratto, il termine decennale decorre dalla data dell'investimento (momento dell'inadempimento), non da quando si manifesta la perdita economica. Di conseguenza, il ricorso dell'investitrice è stato respinto.
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Obblighi informativi: l’onere di allegazione spetta
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due investitori contro un istituto di credito, stabilendo un principio chiave sugli obblighi informativi. La Corte ha chiarito che, in caso di presunta violazione, non è sufficiente per l'investitore lamentare genericamente una mancata informazione. Spetta a quest'ultimo l'onere di allegare in modo specifico e circostanziato quali informazioni l'intermediario avrebbe omesso di fornire. In assenza di tale allegazione specifica, la sottoscrizione di una clausola di inadeguatezza dell'operazione fa presumere l'adempimento degli obblighi da parte della banca.
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