Un'investitrice ha citato in giudizio un intermediario finanziario per la mancata informativa su obbligazioni ad alto rischio. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha chiarito un punto fondamentale sulla prescrizione in intermediazione finanziaria: per l'azione di risoluzione del contratto, il termine decennale decorre dalla data dell'investimento (momento dell'inadempimento), non da quando si manifesta la perdita economica. Di conseguenza, il ricorso dell'investitrice è stato respinto.
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