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Art. 28 Codice Penale — Sezione Sezioni Unite Civile

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No all’annotazione nel casellario informatico per sola omissione
L'Autorità Nazionale Anticorruzione aveva disposto l'annotazione nel casellario informatico a carico di un'impresa per omessa dichiarazione. Il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione, ritenendo impugnabile l'atto di conferma dell'Autorità e distinguendo la semplice omissione dalla falsa dichiarazione. Un'impresa concorrente e l'Autorità hanno fatto ricorso in Cassazione per eccesso di potere giurisdizionale. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibili i ricorsi: l'impresa concorrente, intervenuta solo per sostenere l'Autorità, non ha una posizione autonoma per impugnare la sentenza. Inoltre, l'interpretazione degli atti amministrativi spetta esclusivamente al giudice amministrativo e non costituisce una violazione dei limiti della giurisdizione. Vince l'impresa sanzionata, che vede confermato l'annullamento della sanzione.
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