Un uomo condannato per numerosi furti in abitazione ha concordato in appello una pena detentiva che comportava l'interdizione dai pubblici uffici in via perpetua. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la legittimità costituzionale di tale sanzione accessoria automatica. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la questione non era stata sollevata in appello, determinando una preclusione processuale. Inoltre, la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato nel merito: la sanzione non rappresenta un automatismo irragionevole, poiché è strettamente collegata alla gravità della pena principale quantificata dal giudice. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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