Una società immobiliare, a seguito della nullità di un contratto di compravendita, ha agito per recuperare i propri crediti verso un fallimento. La curatela ha proposto una domanda riconvenzionale per ottenere i frutti percepiti dall'immobile. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, rigettando il ricorso della società. Ha chiarito i criteri di ammissibilità della domanda riconvenzionale, affermando che è sufficiente un collegamento oggettivo con la pretesa principale, senza necessità di un'identità di titolo.
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