Un lavoratore dipendente non riceve il saldo del proprio trattamento di fine rapporto a causa dell'insolvenza societaria. Il lavoratore chiede l'intervento dell'ente previdenziale per ottenere le quote residue tramite la garanzia pubblica. L'ente rifiuta il pagamento e sostiene che le somme destinate al Fondo di tesoreria TFR abbiano natura previdenziale pura, gravando in via esclusiva sul fondo stesso e non sul datore. Le Sezioni Unite della Cassazione respingono la tesi dell'ente. La Suprema Corte stabilisce che le quote non versate al Fondo di tesoreria TFR mantengono natura di retribuzione differita. Il datore di lavoro resta il debitore principale obbligato. Di conseguenza, il lavoratore conserva il pieno diritto di insinuarsi al passivo e di accedere alle tutele previdenziali di garanzia contro l'insolvenza.
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