I Creditori hanno impugnato il rifiuto del Tribunale di riconoscere il loro credito come privilegiato nell'ambito del fallimento di una società costruttrice. I Creditori avevano ceduto un terreno in cambio di futuri appartamenti mai realizzati, trascrivendo il contratto preliminare. Il Tribunale aveva negato il privilegio ritenendo la domanda poco specifica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che per l'insinuazione al passivo con privilegio non serve una formula magica o l'indicazione esatta della legge, ma basta che la pretesa e il privilegio emergano chiaramente dal complesso della domanda e dai documenti allegati, come i contratti preliminari trascritti.
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