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Art. 2740 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 2740 Codice Civile

Amministrazione giudiziaria: paga la società o lo Stato?
Una società fornitrice ha richiesto un decreto ingiuntivo contro il Ministero dell'Economia per ottenere il pagamento di forniture di cemento. I beni erano stati ordinati dal custode nel corso di una procedura di prevenzione antimafia a carico di una s.r.l. confiscata. Il Tribunale ha revocato il decreto, ma la Corte d'Appello ha condannato il Ministero ritenendo lo Stato obbligato a pagare i debiti aziendali. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribaltato la pronuncia e dato ragione al Ministero. La Corte ha stabilito che durante la fase di amministrazione giudiziaria rileva il ruolo assunto dal gestore al momento del contratto. Poiché l'incaricato ha agito come legale rappresentante della società e non come gestore dei singoli beni confiscati, risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio e non lo Stato.
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Azione revocatoria: rinuncia stipendio e giurisdizione
Una ex moglie agisce con azione revocatoria contro la rinuncia all'indennità di carica del suo ex marito, sindaco di un comune, per tutelare il proprio credito per il mantenimento del figlio. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite conferma la giurisdizione del giudice ordinario, respingendo la tesi del Comune secondo cui si tratterebbe di un atto politico di competenza del giudice amministrativo. La Corte stabilisce che la rinuncia a un credito è un atto di disposizione patrimoniale di natura privata, anche se compiuto da un pubblico ufficiale, e come tale può essere soggetto ad azione revocatoria.
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Ipoteca su immobile abusivo: la Cassazione dubita
Una società creditrice deteneva un'ipoteca su un terreno. Successivamente, i debitori vi hanno costruito un edificio abusivo, portando all'acquisizione gratuita del bene da parte del Comune. I tribunali di merito hanno ritenuto che tale acquisizione estinguesse l'ipoteca. Le Sezioni Unite della Cassazione, tuttavia, hanno sospeso il giudizio, sollevando una questione di legittimità costituzionale. Il dubbio riguarda la compatibilità di una norma che cancella la garanzia di un creditore incolpevole, senza indennizzo, con i principi di ragionevolezza, del diritto di azione e della tutela della proprietà, con particolare riferimento all'ipoteca su immobile abusivo. La parola passa ora alla Corte Costituzionale.
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