Un soggetto sottoposto a misura di prevenzione ha contestato la validità dello stato passivo, lamentando la mancata convocazione all'udienza di accertamento dei debiti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, una volta che la misura ablatoria è diventata irrevocabile, si realizza una confisca definitiva e verifica crediti in cui il precedente proprietario perde la qualifica di parte necessaria. Lo Stato subentra infatti nella titolarità esclusiva dei beni. Inoltre, l'omesso parere del Pubblico Ministero costituisce una nullità che solo quest'ultimo può eccepire, escludendo qualsiasi interesse del privato. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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