Un lavoratore ha agito in giudizio contro il proprio datore di lavoro, operante come subappaltatore, e la società subappaltante per ottenere il pagamento di differenze retributive e TFR. La Corte d'Appello ha condannato entrambi i soggetti in solido. La società subappaltante ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la mancata riunione di due procedimenti simili e l'indeterminatezza della domanda iniziale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la responsabilità solidale negli appalti. I giudici hanno chiarito che l'interpretazione degli atti spetta al giudice di merito e che la riunione delle cause è una scelta discrezionale non sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, la società subappaltante deve pagare i debiti di lavoro del subappaltatore.
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