L'Ex Moglie chiede che venga accertata la natura fittizia della cessione della sua quota di comproprietà sull'immobile di famiglia a favore dell'Ex Marito. La Corte d'Appello accoglie la domanda, basandosi sull'accordo di separazione consensuale del 1998, interpretato come confessione scritta della simulazione. Il Familiare e la Seconda Acquirente propongono ricorso in Cassazione, sostenendo che tale accordo non potesse valere come prova. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Viene confermato che la controdichiarazione nella simulazione non deve essere necessariamente contemporanea all'atto simulato, né sottoscritta da tutti i partecipanti, purché provenga per iscritto dalla parte contro il cui interesse è redatta. L'Ex Moglie vince la causa, mantenendo la comproprietà del bene.
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