L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che annullava un avviso di accertamento emesso contro una società di costruzioni. L'ufficio aveva rilevato diverse anomalie, tra cui saldi di cassa negativi, omessa contabilizzazione di acconti e scostamenti tra prezzi dichiarati e valori OMI. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto ritenendo che la regolarità formale della contabilità impedisse l'accertamento analitico-induttivo. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che l'ufficio può procedere alla rettifica anche in presenza di contabilità formalmente corretta, purché esistano presunzioni gravi, precise e concordanti. I giudici hanno chiarito che lo scostamento dai valori OMI, se supportato da altri elementi come le perizie bancarie per i mutui, legittima la rideterminazione dei ricavi tramite accertamento analitico-induttivo.
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