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Art. 2722 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 2722 Codice Civile

Simulazione del prezzo: il furto della prova non salva l’acquirente
Il Promittente Venditore e il Promissario Acquirente stipulano un preliminare di vendita di un'azienda agricola indicando un prezzo simulato di 650 milioni di lire, ma pattuendo con una controdichiarazione scritta il prezzo reale di 2,5 miliardi di lire. Il Promissario Acquirente pretende di pagare il prezzo inferiore. Durante la causa per accertare la simulazione del prezzo, l'originale della controdichiarazione viene rubato in tribunale. La Corte di Cassazione conferma che, in caso di perdita incolpevole del documento, la simulazione del prezzo e l'autenticità della firma possono essere provate tramite testimoni, respingendo il ricorso del Promissario Acquirente.
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Simulazione del prezzo: il patto segreto tra fratelli è valido
Due fratelli e la madre firmano due accordi lo stesso giorno per la vendita di quote societarie. Il primo accordo indica un prezzo inferiore, mentre il secondo, non autenticato, stabilisce il prezzo reale, decisamente più alto. L'acquirente si oppone al pagamento del saldo, sostenendo che il secondo accordo sia nullo per mancanza di causa o firmato sotto minaccia. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'acquirente. I giudici chiariscono che i due documenti fanno parte di un'unica trattativa e che il secondo atto costituisce una valida controdichiarazione. Si tratta di una classica simulazione del prezzo, perfettamente lecita tra le parti. Non essendoci prove di minacce concrete o di donazioni nascoste, l'acquirente deve pagare l'intero importo pattuito.
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