Una struttura sanitaria privata richiedeva il pagamento di prestazioni extra-budget a un'azienda sanitaria pubblica tramite decreto ingiuntivo, allegando solo le fatture. L'ente pubblico si opponeva contestando l'effettiva esecuzione delle prestazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della struttura privata, confermando che il valore probatorio della fattura è limitato. Sebbene la fattura sia idonea per ottenere il decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione essa non prova l'esistenza del credito. Il creditore deve dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni con gli ordinari mezzi di prova. Inoltre, l'azienda sanitaria pubblica, non agendo come comune imprenditore commerciale, non è soggetta alle regole di prova tra imprenditori. La struttura privata perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali.
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