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Art. 2709 Codice Civile — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 2709 Codice Civile

Credito procedura di prevenzione: la prova rafforzata
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19468/2025, ha stabilito che in una procedura di prevenzione, il creditore di una società confiscata deve fornire una prova rigorosa del suo diritto. In particolare, il credito procedura di prevenzione deve basarsi su un atto con data certa anteriore al sequestro. Le semplici annotazioni contabili, anche se presenti nei bilanci approvati dall'amministratore giudiziario, non sono considerate sufficienti a vincere la terzietà dell'amministrazione e a dimostrare l'esistenza del credito.
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Crediti anteriori al sequestro: la fattura non basta
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società che chiedeva l'ammissione di propri crediti al passivo di due aziende sottoposte a sequestro di prevenzione. La Corte ha stabilito che, in questo contesto, le sole prove contabili come fatture e annotazioni a bilancio non sono sufficienti per dimostrare l'esistenza e l'anteriorità del credito. Il giudice ha il potere di valutare liberamente tali prove e richiedere elementi più solidi che attestino la realtà del rapporto sottostante, specialmente quando sussiste il sospetto di strumentalità a fini illeciti.
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Crediti in sequestro di prevenzione: la prova decisiva
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società che chiedeva l'ammissione di ingenti crediti verso altre tre società sottoposte a sequestro di prevenzione. La Corte ha stabilito che, in tale contesto, le sole scritture contabili e le iscrizioni a bilancio non sono sufficienti a provare l'esistenza e l'anteriorità del credito. È necessaria una prova rigorosa della natura effettiva e non simulata del rapporto sottostante, poiché il giudice ha il potere di accertare se le operazioni siano state create artificiosamente per eludere gli effetti della misura patrimoniale. Nel caso di specie, sono state riscontrate documentazioni artefatte, operazioni confuse tra società collegate e la strumentalità dei crediti all'attività illecita del soggetto proposto, motivando così il rigetto della richiesta.
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