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Art. 270 Codice di Procedura Penale — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 270 Codice di Procedura Penale

Licenziamento per giusta causa valido anche senza danno aziendale
Un operaio addetto ai contatori elettrici ha subito il licenziamento per giusta causa dopo che la società datrice ha scoperto, tramite intercettazioni penali, condotte scorrette. Il lavoratore forniva informazioni riservate a un ex collega, accelerava pratiche per favorire determinati utenti e ometteva di segnalare manomissioni evidenti sugli apparati ritirati. Il dipendente ha impugnato il recesso contestando l'uso delle intercettazioni, l'archiviazione della sua posizione penale e l'assenza di un danno economico rilevante per l'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente confermando la piena legittimità del recesso. I giudici hanno stabilito che le prove penali sono utilizzabili nel procedimento disciplinare e che la lesione irreversibile della fiducia supera l'eventuale tenuità del danno patrimoniale subito dall'azienda.
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Licenziamento giusta causa: contestazione modificata
Un supervisore è stato licenziato per giusta causa per aver omesso di sanzionare lavori non autorizzati. L'impugnazione si basava su una lieve modifica della descrizione dei fatti tra la lettera di contestazione e quella di licenziamento. La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che modifiche marginali che non ledono il diritto di difesa non invalidano il licenziamento per giusta causa, confermando l'utilizzo di prove penali nel giudizio civile.
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Licenziamento giusta causa: la prova in appello
La Corte di Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa di un dirigente pubblico che aveva ricevuto una somma di denaro da un imprenditore. La Corte ha ritenuto inammissibile il tentativo del dirigente di introdurre in appello una nuova versione dei fatti e nuove prove, ribadendo il principio del 'divieto di nova'. La condotta del dirigente è stata giudicata una grave violazione del vincolo fiduciario, sufficiente a giustificare la sanzione espulsiva, indipendentemente dalla qualificazione del fatto come prestito o regalia.
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